Art. 1
In vigore dal 31 mar 2025
Il regolamento delegato (UE) 2022/126 è così rettificato:
1)
l’articolo 11 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri, nei rispettivi piani strategici della PAC, possono prevedere un sostegno agli investimenti nell’irrigazione a condizione che sia presente o debba essere installato nell’ambito dell’investimento un sistema di contatori intesi a misurare il consumo di acqua a livello di azienda o di pertinente unità di produzione.»
;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. È possibile prevedere un sostegno agli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell’infrastruttura di irrigazione alle seguenti condizioni:
a)
sulla base di una valutazione ex ante da parte del beneficiario, gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri tecnici dell’impianto o dell’infrastruttura esistente;
b)
quando l’investimento riguarda corpi idrici superficiali o sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per motivi inerenti alla quantità d’acqua e si consegue una riduzione effettiva del consumo di acqua contribuendo al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.
Gli Stati membri fissano percentuali di risparmio idrico potenziale e di riduzione effettiva del consumo idrico come condizione di ammissibilità nei rispettivi piani strategici della PAC conformemente all’articolo 111, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115. Tali obiettivi di risparmio idrico sono determinati tenendo conto delle esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE.
Le condizioni di cui al presente paragrafo non si applicano agli investimenti in un impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell’infrastruttura di irrigazione che incida solo sull’efficienza energetica, agli investimenti nella creazione di un bacino o agli investimenti nell’uso di acque affinate che non incidano su un corpo idrico sotterraneo o superficiale.
(*1) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).»;"
c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. È possibile concedere un sostegno agli investimenti nell’irrigazione che comportino un aumento netto della superficie irrigata avente un’incidenza su un dato corpo idrico superficiale o sotterraneo alle condizioni seguenti:
a)
lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua; e
b)
un’analisi dell’impatto ambientale mostra che l’investimento non avrà un impatto negativo significativo sull’ambiente; tale analisi dell’impatto ambientale è effettuata o approvata dall’autorità competente.»
;
d)
il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. In caso di sostituzione degli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:
a)
aggiunto al fondo di esercizio dell’organizzazione di produttori; oppure
b)
detratto dal costo della sostituzione.
In deroga al primo comma, gli Stati membri non forniscono sostegno alla mera sostituzione degli investimenti con identiche immobilizzazioni.»
;
2)
all’articolo 31, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
le spese di trasporto interno dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori, dell’organizzazione transnazionale di produttori o di un gruppo di produttori quando la distanza tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati e il punto di distribuzione dell’organizzazione o del gruppo è superiore a 300 km.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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