Art. 2
Certificati per le persone fisiche
In vigore dal 28 mar 2025
Certificati per le persone fisiche
1. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all’, paragrafo 1, detengono il certificato di cui all’.
2. Le persone fisiche che svolgono un’attività di cui all’, paragrafo 1, non sono soggette all’obbligo di cui al paragrafo 1 purché soddisfino le seguenti condizioni:
a)
sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l’attività pertinente; e
b)
svolgono l’attività in questione sotto la supervisione del titolare di un certificato per tale attività, che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione.
La deroga di cui al primo comma si applica per la durata dei periodi in cui vengono svolte le attività di cui all’, paragrafo 1, che in totale non deve essere superiore a 24 mesi.
Storico versioni
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