Art. 8 · Condizioni per il riconoscimento reciproco

Art. 8

Condizioni per il riconoscimento reciproco

In vigore dal 28 mar 2025
Condizioni per il riconoscimento reciproco 1.   Il riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati conformemente all’ per le persone fisiche e all’ per le persone giuridiche, per le attività specificate in tali certificati. 2.   Gli Stati membri non impongono alcuna procedura di valutazione o di altro tipo né obblighi amministrativi sproporzionati ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro ai fini del riconoscimento di tali certificati o per consentire loro di accedere al mercato del lavoro per le attività specificate nei certificati. 3.   Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:625:oj#art-8