Art. 6
Organismo di certificazione
In vigore dal 28 mar 2025
Organismo di certificazione
1. Gli Stati membri specificano nel diritto nazionale o designano la o le autorità competenti a designare l’organismo di certificazione autorizzato a rilasciare certificati alle persone fisiche o giuridiche coinvolte in una o più attività di cui all’.
L’organismo di certificazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.
2. L’organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca dei certificati.
3. L’organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la situazione di una persona fisica o giuridica certificata. Il registro dimostra il corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno cinque anni.
Storico versioni
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