Art. 4 · Certificati per le persone giuridiche

Art. 4

Certificati per le persone giuridiche

In vigore dal 28 mar 2025
Certificati per le persone giuridiche Le persone giuridiche che svolgono le attività di cui all’, paragrafo 2, detengono il certificato di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:625:oj#art-4