Art. 3 · Certificazione delle persone fisiche

Art. 3

Certificazione delle persone fisiche

In vigore dal 28 mar 2025
Certificazione delle persone fisiche 1.   Un organismo di certificazione ai sensi dell’ rilascia un certificato alle persone fisiche che hanno superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all’ che verifica il possesso delle competenze e delle conoscenze minime indicate nell’allegato I. 2.   Il certificato contiene almeno i seguenti dati: a) nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza; b) attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere; c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato. 3.   Gli Stati membri possono consentire agli organismi di certificazione di esentare il richiedente dall’obbligo di superare l’esame di cui al paragrafo 1 se questi ha acquisito in precedenza qualifiche, competenze e conoscenze equivalenti a quelle di cui all’allegato I. Gli Stati membri possono consentire agli organismi di certificazione di esigere che il richiedente superi solo un esame integrativo, qualora le competenze e le conoscenze acquisite in precedenza corrispondano parzialmente a quelle elencate nell’allegato I.
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