Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 mar 2025
Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato: 1) all’ è aggiunto il punto seguente: «1) “finanziamenti o assistenza finanziaria”: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all’importazione o all’esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l’assicurazione del credito all’esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria.» ; 2) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (*1) (“elenco comune delle attrezzature militari”), nonché le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, quali definiti dal regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) siano essi originari dell’Unione o no, ai gruppi armati attivi nella Repubblica centrafricana e alle persone ad essi associate. 2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente: a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, quali definiti dal regolamento (UE) n. 258/2012, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, ai gruppi armati attivi nella Repubblica centrafricana e alle persone ad essi associate; b) finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, quali definiti dal regolamento (UE) n. 258/2012, o la fornitura della relativa assistenza tecnica o dei relativi servizi di intermediazione, ai gruppi armati attivi nella Repubblica centrafricana e alle persone ad essi associate. (*1)   GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19." (*2)  Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1, ELI:. http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj).»;" 3) gli articoli 3 e 4 sono soppressi.
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