Art. 1
In vigore dal 24 mar 2025
Il regolamento (UE) 2022/2309 è così modificato:
1)
all’ sono aggiunte le lettere seguenti:
«k)
“servizi di intermediazione”:
i)
la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a qualsiasi altro paese terzo, o
ii)
la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
l)
“finanziamenti o assistenza finanziaria”: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all’importazione o all’esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l’assicurazione del credito all’esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria.»
;
2)
L’ è sostituito dal seguente:
«
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (*1)(“elenco comune delle attrezzature militari”), nonché le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, quali definiti dal regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo ad Haiti o destinati a essere utilizzati ad Haiti.
2. È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di beni e tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, quali definiti dal regolamento (UE) n. 258/2012, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo ad Haiti o destinati a essere utilizzati ad Haiti;
b)
fornire, direttamente o indirettamente finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di beni e tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali, e munizioni quali definiti dal regolamento (UE) n. 258/2012, o alla fornitura di assistenza tecnica o servizi di intermediazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo ad Haiti o destinati a essere utilizzati ad Haiti.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la fornitura dei relativi finanziamenti o di assistenza finanziaria, assistenza tecnica o servizi di intermediazione o personale destinati alle Nazioni Unite o ad una missione autorizzata dalle Nazioni Unite o ad un’unità di sicurezza che opera sotto il comando del governo di Haiti, destinati a essere utilizzati da o in coordinamento con tali entità e intesi esclusivamente a promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la fornitura dei relativi finanziamenti o di assistenza finanziaria, assistenza tecnica o servizi di intermediazione o personale ad Haiti, purché il comitato delle sanzioni abbia preventivamente approvato tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, o la fornitura dei relativi finanziamenti o l’assistenza finanziaria, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o personale intesi a promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti.
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di materiale militare non letale o la fornitura dei relativi finanziamenti, o di assistenza finanziaria, assistenza tecnica o servizi di intermediazione a uso esclusivamente umanitario o protettivo ad Haiti, se destinati a promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti.
(*1) Ultima versione pubblicata in GU C, C/2024/1945, dell’1.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1945/oj."
(*2) Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj).»;"
3)
all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«i)
sono coinvolti nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali.»
;
4)
all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il punto seguente:
«ix)
sono coinvolti nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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