Art. 6 · Risoluzione del contratto tra l’entità finanziaria e il fornitore terzo di servizi TIC

Art. 6

Risoluzione del contratto tra l’entità finanziaria e il fornitore terzo di servizi TIC

In vigore dal 24 mar 2025
Risoluzione del contratto tra l’entità finanziaria e il fornitore terzo di servizi TIC L’entità finanziaria ha il diritto di prevedere nell’accordo contrattuale con il fornitore terzo di servizi TIC che tale accordo sia risolto in ciascuno dei casi seguenti: a) l’entità finanziaria si è opposta a modifiche sostanziali degli accordi di subappalto a supporto di funzioni essenziali o importanti e ha chiesto di apportare variazioni a tali accordi, tuttavia il fornitore terzo di servizi TIC ha comunque attuato tali modifiche sostanziali; b) il fornitore terzo di servizi TIC ha attuato modifiche sostanziali agli accordi di subappalto a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse prima della scadenza del termine di preavviso senza l’approvazione dell’entità finanziaria; c) il fornitore terzo di servizi TIC subappalta un servizio TIC a supporto di una funzione essenziale o importante o una parte significativa di essa non esplicitamente ammesso al subappalto dal contratto tra l’entità finanziaria e il fornitore terzo di servizi TIC.
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