Art. 4 · Condizioni alle quali possono essere subappaltati servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o una parte significativa di esse

Art. 4

Condizioni alle quali possono essere subappaltati servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o una parte significativa di esse

In vigore dal 24 mar 2025
Condizioni alle quali possono essere subappaltati servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o una parte significativa di esse 1.   L’accordo contrattuale stipulato tra l’entità finanziaria e il fornitore terzo di servizi TIC individua i servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse ammissibili al subappalto e le relative condizioni. Tale contratto specifica: a) che il fornitore terzo di servizi TIC è responsabile della fornitura dei servizi prestati dai subappaltatori; b) che il fornitore terzo di servizi TIC è tenuto a monitorare tutti i servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse subappaltati, al fine di garantire il costante rispetto dei propri obblighi contrattuali nei confronti dell’entità finanziaria; c) gli obblighi di monitoraggio e di comunicazione del fornitore terzo di servizi TIC nei confronti dell’entità finanziaria per quanto riguarda i subappaltatori che prestano servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse; d) che il fornitore terzo di servizi TIC è tenuto a valutare tutti i rischi associati alla località in cui si trovano i subappaltatori attuali o potenziali che prestano servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse, e in cui si trova la loro impresa madre e al luogo da cui il servizio TIC in questione è prestato; e) il luogo in cui i dati sono trattati o conservati dal subappaltatore, se del caso; f) che il fornitore terzo di servizi TIC è tenuto a specificare nel contratto con i propri subappaltatori gli obblighi di monitoraggio e di comunicazione di tale subappaltatore nei confronti del fornitore terzo di servizi TIC e, se concordato, nei confronti dell’entità finanziaria; g) che il fornitore terzo di servizi TIC è tenuto a garantire la continuità dei servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti lungo tutta la catena dei subappaltatori in caso di mancato adempimento da parte di un subappaltatore di TIC dei propri obblighi contrattuali; h) che l’accordo contrattuale tra il fornitore terzo di servizi TIC e i propri subappaltatori comprende gli obblighi relativi ai piani operativi d’emergenza di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2554 e specifica i livelli di servizio che i subappaltatori di TIC devono rispettare in relazione a tali piani; i) che l’accordo contrattuale tra il fornitore terzo di servizi TIC e i propri subappaltatori specifica le norme di sicurezza delle TIC e gli eventuali requisiti di sicurezza supplementari di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2554; j) che il subappaltatore concede all’entità finanziaria e alle autorità competenti e autorità di risoluzione interessate gli stessi diritti di accesso, ispezione e audit di cui all’articolo 30, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2554; k) che il fornitore terzo di servizi TIC è tenuto a notificare all’entità finanziaria qualsiasi modifica sostanziale degli accordi di subappalto; l) che l’entità finanziaria ha il diritto di risolvere il contratto con il fornitore terzo di servizi TIC quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’ del presente regolamento o le condizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2554. 2.   Le modifiche relative agli accordi contrattuali tra l’entità finanziaria e i fornitori terzi di servizi TIC che prestano un servizio TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse, rese necessarie per conformarsi al presente regolamento, sono attuate tempestivamente e non appena possibile. L’entità finanziaria documenta la tempistica prevista per l’attuazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:532:oj#art-4