Art. 2
Applicazione a livello di gruppo
In vigore dal 24 mar 2025
Applicazione a livello di gruppo
Quando il presente regolamento si applica su base subconsolidata o consolidata, l’impresa madre responsabile della redazione del bilancio consolidato o subconsolidato del gruppo garantisce che le condizioni per subappaltare l’utilizzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse, laddove il subappalto sia consentito dagli accordi contrattuali sull’utilizzo dei servizi TIC, siano attuate in modo coerente in tutte le entità finanziarie che fanno parte del gruppo e siano adeguate per l’efficace applicazione del presente regolamento a tutti i livelli pertinenti.
Storico versioni
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