Art. 1
In vigore dal 24 mar 2025
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di bombole senza saldatura ad alta pressione per gas compressi o liquefatti, di acciaio, di qualsiasi diametro e capacità volumetrica, filettate o meno, indipendentemente dal rivestimento o dalla placcatura interni, indipendentemente dalla finitura esterna e dalla forma, anche dotate di una sacca di gas, anche munite di valvola, collare, piede d'appoggio o raccordi, anche fissate insieme per formare pacchi di bombole, attualmente classificate con i codici NC ex 7311 00 11 , ex 7311 00 13 , ex 7311 00 19 , ex 7311 00 30 ed ex 8424 10 00 (codici TARIC 7311 00 11 15, 7311 00 11 80, 7311 00 13 15, 7311 00 13 80, 7311 00 19 15, 7311 00 19 80, 7311 00 30 15, 7311 00 30 80, 8424 10 00 11 e 8424 10 00 21) e originarie della Repubblica popolare cinese.
Sono escluse dalla definizione del prodotto le bombole non ricaricabili con capacità fino a 120 ml contemplate dalla norma europea EN 16509:2014 e/o dal numero ONU 2037 assegnato dal comitato di esperti delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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