Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048
In vigore dal 20 mar 2025
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 è così modificato:
1)
all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo quanto previsto all’articolo 6 e la possibilità, per i fornitori di servizi ATM/ANS, di prestare i propri servizi usando sistemi di atterraggio che consentano le operazioni CAT II o CAT III quali definite all’allegato I, punto 120 sexies, del regolamento (UE) n. 965/2012.»
;
2)
nell’allegato, il punto AUR.PBN.2005 è così modificato:
a)
il punto 5 è sostituito dal testo seguente:
«5)
In deroga al punto 4, qualora i fornitori di servizi ATM/ANS abbiano stabilito rotte SID o STAR e laddove siano necessari requisiti di prestazione più elevati rispetto a quelli indicati in tale punto al fine di mantenere la capacità di traffico e la sicurezza in ambienti ad alta densità di traffico, ad elevata complessità di traffico o a causa delle caratteristiche del terreno, tali rotte devono essere attuate in conformità ai requisiti della specifica RNP.1. Inoltre, se lo scenario operativo lo richiede, nel progettare le rotte i fornitori di servizi ATM/ANS devono prendere in considerazione una o più delle seguenti funzionalità di navigazione:
a)
operazioni lungo una traiettoria verticale ed entro due punti fissi e con l’uso di:
i)
una limitazione di altitudine “AT”;
ii)
una limitazione di altitudine “AT OR ABOVE”;
iii)
una limitazione di altitudine “AT OR BELOW”;
iv)
una limitazione “WINDOW”;
b)
una fascia di fine traiettoria di tipo RF.»;
b)
è aggiunto il seguente punto 8:
«8)
In deroga al punto 6, e fatto salvo il punto 7, qualora i fornitori di servizi ATM/ANS abbiano stabilito rotte ATS nello spazio aereo oceanico o continentale remoto, tali rotte devono essere attuate in conformità ai requisiti della specifica RNAV 10 o RNP 4.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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