Art. 8 · Accordi particolari

Art. 8

Accordi particolari

In vigore dal 18 mar 2025
Accordi particolari 1.   La Commissione conclude con la Moldova un accordo sullo strumento per l’attuazione dello strumento, stabilendovi gli obblighi e le condizioni di pagamento per l’erogazione dei finanziamenti. 2.   L’accordo sullo strumento è integrato da un accordo di prestito a norma dell’, nel quale sono stabilite le disposizioni specifiche di gestione e attuazione dei finanziamenti erogati sotto forma di prestiti. L’accordo sullo strumento, compresa la relativa documentazione, è messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio simultaneamente e senza ritardo. 3.   Il finanziamento è concesso alla Moldova dopo l’entrata in vigore dell’accordo sullo strumento e dell’accordo di prestito. 4.   L’accordo sullo strumento e l’accordo di prestito conclusi con la Moldova dispongono l’adempimento degli obblighi imposti dall’articolo 129 del regolamento finanziario. 5.   L’accordo sullo strumento stabilisce le disposizioni dettagliate necessarie riguardanti: a) l’impegno della Moldova a compiere progressi sostanziali verso un quadro giuridico solido per combattere le frodi e porre in essere sistemi di controllo più efficienti ed efficaci, compresi meccanismi adeguati per la protezione degli informatori, nonché meccanismi e misure volte a prevenire, individuare e correggere efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nonché intensificare la lotta contro il riciclaggio, la criminalità organizzata, l’utilizzo improprio di fondi pubblici, il finanziamento del terrorismo, l’elusione, la frode e l’evasione fiscale e altre attività illecite a danno dei fondi erogati nell’ambito dello strumento; b) le norme relative allo svincolo, al rifiuto dello svincolo e alla riduzione dei fondi a norma dell’; c) l’obbligo della Moldova, a norma dell’, paragrafo 4, di mettere a disposizione parte dell’importo totale del prestito per progetti di investimento approvati nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato e le norme dettagliate a riguardo; d) le attività connesse alla gestione, al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all’audit nonché ai riesami dei sistemi, alle indagini, alle misure antifrode e alla cooperazione; e) le norme in materia di rendicontazione alla Commissione circa l’eventualità e le modalità di soddisfacimento delle condizioni di pagamento di cui all’; f) le norme in materia di imposte, tasse, dazi e oneri di cui all’, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2021/947; g) le misure destinate effettivamente a prevenire, individuare, indagare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi e l’obbligo per le persone o i soggetti che attuano i fondi dell’Unione ai sensi del presente regolamento di notificare senza ritardo alla Commissione, all’OLAF e, se del caso, all’EPPO, i casi presunti o accertati di irregolarità, frode, corruzione e conflitti di interessi e altre attività illegali che incidono sui fondi erogati nell’ambito dello strumento, e il relativo seguito; h) gli obblighi di cui agli , compresi norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte della Moldova e per l’accesso della Commissione, dell’OLAF, della Corte dei conti e, se del caso, dell’EPPO a tali dati; i) una procedura volta a garantire che le richieste di erogazione del sostegno sotto forma di prestito rientrino nell’importo di prestito disponibile, a norma dell’, paragrafo 1; j) il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato in virtù dello strumento e di recuperare qualsiasi importo di cui all’, paragrafo 1, speso per conseguire gli obiettivi dello strumento oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione o conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell’Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte della Moldova ovvero in caso di ribaltamento di tappe qualitative o quantitative o di grave violazione di un obbligo derivante dall’accordo sullo strumento; k) le norme e le procedure a disposizione della Moldova per la rendicontazione ai fini del monitoraggio dell’attuazione dello strumento e della valutazione del conseguimento degli obiettivi di cui all’; l) l’obbligo della Moldova di trasmettere per via elettronica alla Commissione i dati di cui all’.
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