Art. 4 · Principi generali

Art. 4

Principi generali

In vigore dal 18 mar 2025
Principi generali 1.   La Commissione gestisce il sostegno offerto dallo strumento coerentemente con i principi e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell’accordo di associazione UE-Moldova e nella politica di allargamento dell’Unione. 2.   La cooperazione nell’ambito dello strumento è fondata sulle esigenze e promuove i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire titolarità moldova delle priorità di sviluppo, con un’attenzione a una chiara condizionalità e a risultati tangibili, partenariati inclusivi con le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nonché trasparenza e responsabilità reciproca. Tale cooperazione si fonda sull’assegnazione e sull’uso efficaci ed efficienti delle risorse. 3.   La fornitura di assistenza macrofinanziaria non rientra nell’ambito di applicazione dello strumento. 4.   Il sostegno proveniente dallo strumento si aggiunge a quello fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione e lo integra. Le attività ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento possono ricevere sostegno da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra il medesimo costo e che siano assicurati una supervisione e un controllo di bilancio adeguati. La Commissione garantisce complementarità e sinergie tra lo strumento e altri programmi dell’Unione, al fine di evitare la duplicazione dell’assistenza e del finanziamento. 5.   Per promuovere la complementarità, la coerenza e l’efficienza delle loro azioni, la Commissione e gli Stati membri cooperano e si adoperano per evitare la duplicazione dell’assistenza per e assicurare sinergie tra l’assistenza fornita nell’ambito del presente regolamento e le altre forme di assistenza, compresi pacchetti finanziari integrati composti da finanziamenti per l’esportazione e per lo sviluppo, fornita dall’Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi, da organizzazioni e organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni internazionali e le pertinenti istituzioni finanziarie internazionali, dalle agenzie e dai donatori non dell’Unione, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, anche mediante un coordinamento rafforzato con gli Stati membri a livello locale. Tale coordinamento a livello locale comporta consultazioni regolari e tempestive e frequenti scambi di informazioni durante l’intera attuazione dello strumento. 6.   Le attività nell’ambito dello strumento integrano e promuovono la democrazia, i diritti umani e l’uguaglianza di genere, si allineano progressivamente alle norme sociali, climatiche e ambientali dell’Unione, integrano la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi, se del caso, la riduzione del rischio di catastrofi, la tutela dell’ambiente e la conservazione della biodiversità, anche attraverso, se appropriato, valutazioni di impatto ambientale, e favoriscono il progresso verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, promuovendo azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. Tali attività evitano gli attivi non recuperabili e applicano i principi di «non arrecare un danno significativo» e di «non lasciare indietro nessuno», nonché l’approccio relativo all’integrazione della sostenibilità sul quale poggia il Green Deal europeo. Almeno il 37 % del sostegno finanziario non rimborsabile, copertura compresa, erogato per i progetti di investimento approvati nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato dovrebbe essere destinato obiettivi climatici. 7.   La Moldova e la Commissione provvedono affinché la parità di genere, l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione del programma di riforma e dell’attuazione dello strumento. La Moldova e la Commissione adottano misure adeguate a prevenire qualsiasi discriminazione fondata sul genere, sulla razza o sull’origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull’età o sull’orientamento sessuale. La Commissione riferisce in merito a tali misure nel contesto delle sue relazioni periodiche riguardanti i piani d’azione sulla parità di genere. 8.   Lo strumento non sostiene attività o misure incompatibili con il piano nazionale per l’energia e il clima della Moldova, con il contributo della Moldova determinato a livello nazionale nell’ambito dell’accordo di Parigi e con l’ambizione della Moldova di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, o attività o misure che promuovono investimenti a favore dei combustibili fossili o provocano effetti negativi significativi sull’ambiente, sul clima o sulla biodiversità, salvo laddove tali attività o misure siano strettamente necessarie per conseguire gli obiettivi dello strumento, in particolare l’, paragrafo 2, lettera c), tenendo conto, al tempo stesso, di eventuali disposizioni transitorie e perseguendo una strategia energetica a medio e lungo termine volta a garantire la sicurezza energetica. Tali disposizioni transitorie sono accompagnate, se del caso, da misure adeguate per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare tali effetti negativi. 9.   In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione si adopera per garantire, ove opportuno, il controllo democratico sotto forma di consultazione da parte del governo moldovo del parlamento della Moldova, delle autorità locali, conformemente al quadro giuridico nazionale moldovo, e dei pertinenti portatori di interessi, tra cui le parti sociali e la società civile, nonché i gruppi vulnerabili, i rifugiati e tutte le minoranze e le comunità, se del caso, in modo da consentire loro di partecipare alla progettazione e all’attuazione delle attività ammissibili al finanziamento nell’ambito del presente strumento nonché ai relativi processi di monitoraggio, controllo e valutazione, a seconda dei casi. Tale consultazione cerca di rappresentare il pluralismo della società moldova. La Commissione assicura inoltre che la società civile moldova, comprese le organizzazioni non governative, possa segnalare direttamente alla Commissione eventuali irregolarità relative ai finanziamenti o ai destinatari finali mediante canali permanenti adeguati. 10.   La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e la Moldova, assicura l’attuazione degli impegni dell’Unione a favore dell’aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione del sostegno, anche promuovendo l’attuazione e il potenziamento dei sistemi di controllo interno e delle politiche antifrode. La Commissione mette a disposizione del pubblico informazioni sul volume e sulla destinazione del sostegno attraverso il quadro di valutazione dello strumento di cui all’. La Moldova pubblica dati aggiornati sui destinatari finali che ricevono fondi dell’Unione per l’attuazione delle riforme e degli investimenti nell’ambito dello strumento, come descritto all’.
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