Art. 29 · Informazione, comunicazione e pubblicità

Art. 29

Informazione, comunicazione e pubblicità

In vigore dal 18 mar 2025
Informazione, comunicazione e pubblicità 1.   Fatti salvi gli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2021/947, la Commissione svolge attività di comunicazione per garantire la visibilità dei finanziamenti dell’Unione per il sostegno finanziario previsto nel programma di riforma, anche attraverso attività di comunicazione condotte insieme alla Moldova. La Commissione provvede a che il sostegno nell’ambito dello strumento sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento. Le azioni finanziate nell’ambito dello strumento sono svolte in conformità dei requisiti di comunicazione e visibilità delle azioni esterne finanziate dall’Unione e di altri orientamenti pertinenti. 2.   I destinatari di finanziamenti dell’Unione rendono nota attivamente l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, mediante il logo dell’Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall’Unione europea», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il pubblico in generale. 3.   Le informazioni, le comunicazioni e la pubblicità sono fornite in un formato accessibile.
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