Art. 27 · Controllo e supervisione parlamentari dello strumento

Art. 27

Controllo e supervisione parlamentari dello strumento

In vigore dal 18 mar 2025
Controllo e supervisione parlamentari dello strumento 1.   La Commissione riferisce alle commissioni competenti del Parlamento europeo in merito all’attuazione dello strumento e del programma di riforma. La Commissione fornisce al Parlamento europeo informazioni scritte concernenti: a) lo stato di avanzamento dell’attuazione dello strumento; b) la valutazione del programma di riforma; c) le conclusioni principali della relazione di cui all’, paragrafo 3; d) le procedure di pagamento, trattenuta e riduzione, se del caso, comprese eventuali osservazioni presentate per garantire il rispetto soddisfacente delle condizioni; e e) qualsiasi altro elemento pertinente in relazione all’attuazione dello strumento. 2.   Il dialogo regolare tra il Parlamento europeo e la Commissione si tiene almeno una volta all’anno e può coincidere con il dialogo geopolitico ad alto livello riguardante lo NDICI – Europa globale. 3.   La Commissione tiene conto degli elementi derivanti dalle opinioni espresse attraverso il dialogo di cui al paragrafo 2, comprese, se del caso, le risoluzioni del Parlamento europeo.
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