Art. 19 · Valutazione del rispetto delle condizioni di pagamento, rifiuto dello svincolo, riduzione dei fondi, norme sui pagamenti

Art. 19

Valutazione del rispetto delle condizioni di pagamento, rifiuto dello svincolo, riduzione dei fondi, norme sui pagamenti

In vigore dal 18 mar 2025
Valutazione del rispetto delle condizioni di pagamento, rifiuto dello svincolo, riduzione dei fondi, norme sui pagamenti 1.   Due volte all’anno la Moldova presenta una richiesta debitamente motivata di svincolo dei fondi entro i due mesi successivi alla scadenza del termine fissato nella decisione di esecuzione della Commissione per il soddisfacimento delle condizioni di pagamento relative alle tappe quantitative o qualitative misurabili stabilite nel programma di riforma. 2.   La Commissione valuta senza indebito ritardo se la Moldova ha rispettato i prerequisiti di cui all’ e i principi di finanziamento di cui all’, paragrafo 3, e ha raggiunto in modo soddisfacente il rispetto delle condizioni di pagamento stabilite nella decisione di esecuzione della Commissione di cui all’. Qualora constati che le condizioni di pagamento che la Moldova ha precedentemente rispettato, e che avevano determinato l’erogazione del pagamento da parte della Commissione, non sono più rispettate, la Commissione riduce di un importo equivalente le erogazioni future. Nell’effettuare tale valutazione, la Commissione può farsi assistere da esperti, compresi esperti degli Stati membri. Laddove la richiesta di svincolo dei fondi o la richiesta di pagamento preveda una tappa relativa al capitolo di negoziato 32, di cui all’, paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo svincolo dei fondi soltanto se valuta positivamente la tappa. 3.   Se valuta positivamente il conseguimento soddisfacente di tutte le condizioni applicabili, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio senza indebito ritardo, prima di adottare una decisione che autorizza lo svincolo dei fondi corrispondenti a tali condizioni. Per quanto concerne tali importi, la decisione costituisce la condizione di cui all’. 4.   Se la Commissione effettua una valutazione negativa del conseguimento di qualsiasi condizione secondo il calendario, lo svincolo dei fondi corrispondenti a tali condizioni è rifiutato. La Commissione informa di tale valutazione il Parlamento europeo e il Consiglio senza indebito ritardo. Gli importi trattenuti sono svincolati solo allorché la Moldova abbia debitamente dimostrato, nell’ambito di una successiva richiesta di svincolo di fondi, di aver adottato le misure necessarie per garantire il conseguimento soddisfacente delle condizioni corrispondenti. 5.   Se conclude che la Moldova non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di 12 mesi dalla valutazione iniziale negativa di cui al paragrafo 4, la Commissione riduce l’importo del sostegno finanziario non rimborsabile e del prestito in modo proporzionale alla parte corrispondente alle condizioni di pagamento pertinenti. Durante il primo anno di attuazione si applica un termine di 24 mesi, calcolato a decorrere dalla valutazione iniziale negativa di cui al paragrafo 4. La Moldova può presentare osservazioni entro due mesi dal momento in cui riceve comunicazione delle conclusioni della Commissione. 6.   L’importo corrispondente alle condizioni di pagamento non soddisfatte entro il 31 dicembre 2028 non è dovuto alla Moldova ed è a seconda dei casi disimpegnato o cancellato dall’importo disponibile del sostegno sotto forma di prestito. 7.   La Commissione può ridurre l’importo del sostegno finanziario non rimborsabile e recuperare dalla Moldova, anche mediante compensazione, qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento, può ridurre l’importo del prestito da erogare alla Moldova o può chiedere il rimborso anticipato del prestito in conformità dell’accordo di prestito in caso di pagamento indebito di fondi, in presenza di casi individuati o di gravi timori di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interesse che ledano gli interessi finanziari dell’Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte della Moldova, in caso di ribaltamento di tappe qualitative o quantitative ovvero qualora si constati, a pagamento effettuato, che le tappe non sono state conseguite in modo soddisfacente o ancora in caso di grave violazione di un obbligo derivante dall’accordo sullo strumento o dall’accordo di prestito, anche sulla base di informazioni fornite dall’OLAF o delle relazioni della Corte dei conti. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di adottare qualsiasi decisione in merito a tale riduzione. 8.   In deroga all’articolo 116, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il termine di pagamento di cui all’articolo 116, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza lo svincolo dei fondi alla Moldova a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 9.   L’articolo 116, paragrafo 5, del regolamento finanziario non si applica ai pagamenti effettuati a titolo di assistenza finanziaria, direttamente destinati alla tesoreria moldova, a norma del presente articolo e dell’ del presente regolamento. 10.   I pagamenti del sostegno finanziario non rimborsabile e dei prestiti a norma del presente articolo sono effettuati in conformità degli stanziamenti di bilancio, come stabilito nella procedura annuale di bilancio, e sono subordinati ai finanziamenti disponibili. Una rata può essere versata in una o più frazioni. 11.   Gli importi sono versati a seguito della decisione di cui al paragrafo 3 conformemente all’accordo di prestito. 12.   Il versamento di qualsiasi importo del sostegno sotto forma di prestito è subordinato alla presentazione da parte della Moldova di una richiesta di pagamento nella forma stabilita nell’accordo di prestito, in conformità delle disposizioni previste nell’accordo sullo strumento.
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