Art. 18 · Attuazione di progetti di investimento nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato

Art. 18

Attuazione di progetti di investimento nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato

In vigore dal 18 mar 2025
Attuazione di progetti di investimento nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato 1.   Al fine di beneficiare dell’effetto leva del sostegno finanziario dell’Unione per attrarre ulteriori investimenti, gli investimenti a sostegno del programma di riforma sono attuati in cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali sotto forma di progetti d’investimento approvati nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato. 2.   Una volta che sono state soddisfatte tutte le condizioni applicabili, la Commissione adotta la decisione che autorizza lo svincolo dei fondi di cui all’, paragrafo 3. Tale decisione stabilisce, in conformità dell’, paragrafo 1, l’importo dei fondi da mettere a disposizione sotto forma di sostegno non rimborsabile fornito dall’Unione ai progetti approvati nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato, e l’importo dell’assistenza finanziaria a titolo di sostegno sotto forma di prestito da erogare alla Moldova. Tale decisione stabilisce altresì, secondo il rapporto stabilito nell’accordo sullo strumento di cui all’, paragrafo 5, lettera c), la quota di detto sostegno sotto forma di prestito che la Moldova deve mettere a disposizione a titolo di cofinanziamento per progetti approvati nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato.
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