Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 mar 2025
Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
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