Art. 8 · Identificazione degli importatori di energia elettrica

Art. 8

Identificazione degli importatori di energia elettrica

In vigore dal 17 mar 2025
Identificazione degli importatori di energia elettrica 1.   Ciascuna persona a cui è stata assegnata una capacità esplicita per l’importazione di energia elettrica a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956 e che designa tale capacità per l’importazione fornisce, entro un mese dalla dichiarazione doganale di cui all’, paragrafo 4, dello stesso regolamento, all’autorità competente dello Stato membro in cui è stata presentata la dichiarazione doganale: a) detta dichiarazione doganale relativa alle importazioni di energia elettrica; b) le informazioni di cui all’, paragrafo 5, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/956; c) un’indicazione del fatto che la capacità di importazione di energia elettrica è stata assegnata a tale persona e che tale capacità è stata designata per l’importazione conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956; d) i documenti a sostegno dell’indicazione di cui alla lettera c) del presente paragrafo.
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