Art. 4
Valutazione della domanda da parte dell’autorità competente
In vigore dal 17 mar 2025
Valutazione della domanda da parte dell’autorità competente
1. L’autorità competente valuta la domanda entro 120 giorni di calendario dalla data di ricevimento della stessa.
2. Al fine di valutare se i criteri di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 sono soddisfatti, l’autorità competente può tenere conto di quanto segue:
a)
conclusioni di esperti;
b)
conclusioni di terzi;
c)
audit forniti dal richiedente.
3. L’autorità competente documenta la valutazione della conformità ai criteri di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956 e i relativi risultati.
4. Se il richiedente non è costituito nello Stato membro di presentazione della domanda, l’autorità competente respinge la domanda. L’autorità competente notifica senza indugio al richiedente il rifiuto e le relative motivazioni.
5. In deroga al paragrafo 1, per le domande volte a ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato presentate anteriormente al 15 giugno 2025 l’autorità competente valuta la domanda entro 180 giorni di calendario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:486:oj#art-4