Art. 3 · Ritiro della domanda dopo l’avvio della procedura di consultazione

Art. 3

Ritiro della domanda dopo l’avvio della procedura di consultazione

In vigore dal 17 mar 2025
Ritiro della domanda dopo l’avvio della procedura di consultazione Se il richiedente ritira la domanda dopo che è stata avviata una procedura di consultazione a norma dell’, paragrafo 1, l’autorità competente interrompe la procedura di consultazione e informa del ritiro le autorità competenti negli altri Stati membri e la Commissione (le «parti consultate»).
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