Art. 27 · Diritto di essere sentiti in caso di revoca e ricorso

Art. 27

Diritto di essere sentiti in caso di revoca e ricorso

In vigore dal 17 mar 2025
Diritto di essere sentiti in caso di revoca e ricorso 1.   L’autorità competente offre al dichiarante CBAM autorizzato la possibilità di essere sentito prima di revocarne la qualifica. 2.   Nella comunicazione al dichiarante CBAM autorizzato l’autorità competente include: a) il riferimento ai documenti e alle informazioni su cui l’autorità competente intende basare la sua decisione; b) il termine, non superiore a 15 giorni lavorativi, entro il quale il dichiarante CBAM autorizzato può presentare osservazioni; c) se del caso, il termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, entro il quale il dichiarante CBAM autorizzato oggetto della revoca immediata di cui all’ può presentare osservazioni. 3.   Se il dichiarante CBAM autorizzato esprime un punto di vista prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), l’autorità competente può procedere ad adottare la decisione definitiva, tenendo conto, se del caso, delle osservazioni, a meno che la persona interessata non esprima contemporaneamente l’intenzione di presentare ulteriori osservazioni entro il termine prescritto. 4.   Se l’autorità competente revoca la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato ed è esercitato il diritto di ricorso, l’autorità competente informa in merito a tale ricorso e registra le conclusioni del procedimento di ricorso nel registro CBAM. 5.   Il ricorso di cui al paragrafo 4 non sospende la decisione di revoca.
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