Art. 24 · Data di decorrenza degli effetti

Art. 24

Data di decorrenza degli effetti

In vigore dal 17 mar 2025
Data di decorrenza degli effetti 1.   La revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato ha effetto il giorno successivo alla data in cui la decisione di revoca è stata notificata ai sensi dell’, paragrafo 9, e dell’, paragrafo 1, del presente regolamento. La notifica relativa a tale decisione è registrata nel registro CBAM e si considera notificata al dichiarante CBAM. 2.   La revoca non ha alcun effetto sulla validità dell’importazione delle merci, e delle relative emissioni, che ha avuto luogo prima che la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato della persona sia registrata come revocata nel registro CBAM. 3.   Se un’autorizzazione CBAM è stata revocata a norma dell’ o dell’, il conto CBAM mantiene lo status di «chiuso» a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956 fino al quinto anno successivo alla revoca. Trascorso tale periodo, il conto CBAM è definitivamente chiuso. 4.   L’autorità competente riapre un conto CBAM «chiuso» per consentire al titolare di adempiere all’obbligo di restituire il numero corretto di certificati CBAM a seguito del riesame, a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/956, di una dichiarazione CBAM presentata.
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