Art. 23 · Decisione di revocare la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

Art. 23

Decisione di revocare la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

In vigore dal 17 mar 2025
Decisione di revocare la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato 1.   A seguito della valutazione a norma dell’ e dopo che il dichiarante CBAM autorizzato è stato sentito a norma dell’, l’autorità competente può adottare una decisione di revoca. La decisione di revoca è notificata senza indugio nel registro CBAM. 2.   Se la decisione di revoca è stata notificata anteriormente al 31 maggio o il 31 maggio di ogni anno, la dichiarazione CBAM comprende le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/956 e, se del caso, le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, riguardanti le merci importate prima della data della notifica della decisione di revoca e non altrimenti coperte da una dichiarazione CBAM. 3.   Se la decisione di revoca è stata notificata dopo il 31 maggio di ogni anno, la dichiarazione CBAM comprende le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/956 e, se del caso, le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, riguardanti le merci importate nel periodo compreso fra il 1o gennaio di tale anno e la data di notifica della decisione di revoca. 4.   Il titolare dell’autorizzazione revocata presenta la dichiarazione di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3 entro un mese dalla data in cui la revoca è stata notificata. 5.   Se il titolare dell’autorizzazione revocata non è in grado di presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3 del presente articolo, entro un mese dalla notifica della decisione di revoca ne informa l’autorità competente e trasmette immediatamente a tale autorità le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956. 6.   Entro un mese dalla data del ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo l’autorità competente redige una dichiarazione CBAM per le merci importate non altrimenti coperte da una dichiarazione CBAM sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 5 del presente articolo, delle informazioni comunicate a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956, delle informazioni in suo possesso e delle emissioni incorporate, determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2023/956. 7.   Il numero totale di certificati CBAM calcolato sulla base delle informazioni fornite nella dichiarazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 è restituito dal titolare dell’autorizzazione revocata entro 15 giorni di calendario.
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