Art. 22 · Intenzione dell’autorità competente di avviare la procedura di revoca

Art. 22

Intenzione dell’autorità competente di avviare la procedura di revoca

In vigore dal 17 mar 2025
Intenzione dell’autorità competente di avviare la procedura di revoca 1.   Se intende revocare un’autorizzazione, l’autorità competente valuta le condizioni e i criteri di cui all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/956, come specificati agli del presente regolamento. 2.   Per determinare se il dichiarante CBAM autorizzato ha commesso violazioni gravi o ripetute dell’obbligo di restituzione dei certificati CBAM di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/956 o dell’obbligo di garantire un numero sufficiente di certificati CBAM nel conto CBAM di cui all’, paragrafo 2, di tale regolamento, l’autorità competente prende in considerazione i fattori seguenti: a) la disponibilità del dichiarante CBAM autorizzato a soddisfare la richiesta di restituzione dell’importo corretto di certificati CBAM o a garantire una quantità sufficiente di certificati CBAM nel conto CBAM; b) il comportamento doloso o colposo del dichiarante CBAM autorizzato; c) il comportamento tenuto in passato dal dichiarante CBAM autorizzato; d) il livello di cooperazione del dichiarante CBAM autorizzato nel porre fine alla violazione o alla condotta reiterata; e) se il dichiarante CBAM autorizzato ha volontariamente adottato misure per evitare violazioni analoghe in futuro. 3.   L’autorità competente può chiedere al dichiarante CBAM autorizzato di fornire informazioni aggiuntive e formulare osservazioni con riguardo alle informazioni sulle quali l’autorità competente intende basare la propria decisione di revocare l’autorizzazione prima di adottare tale decisione o di avviare una procedura di consultazione a norma dell’. L’autorità competente fissa un termine, non superiore a 10 giorni lavorativi, entro il quale il dichiarante fornisce le informazioni o le osservazioni richieste.
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