Art. 2
Adeguamenti della domanda presentata
In vigore dal 17 mar 2025
Adeguamenti della domanda presentata
1. Il richiedente informa senza indugio l’autorità competente di qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella domanda e chiede un adeguamento di tali informazioni prima che sia presa una decisione sulla domanda. Il richiedente presenta all’autorità competente la richiesta di adeguamento corredata di tutte le informazioni pertinenti e dei documenti giustificativi.
2. La richiesta di adeguamento delle informazioni di cui all’, paragrafo 5, lettere a), c) e h), del regolamento (UE) 2023/956 non richiede una giustificazione e le informazioni sono automaticamente adeguate e registrate.
3. Il richiedente fornisce giustificazioni per una richiesta di adeguamento delle informazioni di cui all’, paragrafo 5, lettere da d) a g), del regolamento (UE) 2023/956 nella suddetta richiesta.
4. L’autorità competente può prorogare di 30 giorni di calendario il termine di cui all’, paragrafo 1, qualora debba riesaminare la domanda a causa della richiesta del richiedente di adeguare le informazioni ivi fornite.
5. Se gli adeguamenti richiesti sono sostanziali, l’autorità competente può respingere la domanda e chiedere la presentazione di una nuova domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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