Art. 15 · Accettazione di altre forme di garanzia

Art. 15

Accettazione di altre forme di garanzia

In vigore dal 17 mar 2025
Accettazione di altre forme di garanzia L’autorità competente notifica alla Commissione l’accettazione di altre forme di garanzia a norma dell’, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/956.
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