Art. 11 · Procedura di consultazione e formato per la concessione di un’autorizzazione

Art. 11

Procedura di consultazione e formato per la concessione di un’autorizzazione

In vigore dal 17 mar 2025
Procedura di consultazione e formato per la concessione di un’autorizzazione 1.   L’autorità competente avvia, in formato elettronico tramite il registro CBAM, la procedura di consultazione che coinvolge le parti consultate di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/956 (la «procedura di consultazione») entro 45 giorni di calendario dal ricevimento della domanda di cui all’, paragrafo 1. 2.   Durante la procedura di consultazione l’autorità competente avvia la consultazione in merito ai seguenti aspetti: a) se le parti consultate hanno obiezioni alla concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato; b) se il richiedente ha presentato domanda di autorizzazione nel suo Stato membro; c) se al richiedente è stata concessa un’autorizzazione nel suo Stato membro; d) se al richiedente è stata revocata un’autorizzazione nel suo Stato membro. 3.   Se una parte consultata nella procedura di consultazione dispone di informazioni in base alle quali il richiedente potrebbe non soddisfare una o più delle condizioni e dei criteri per la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, essa registra senza indugio la propria posizione nel registro CBAM indicando i motivi debitamente documentati e giustificati. 4.   Le parti consultate nell’ambito della procedura di consultazione hanno accesso, tramite il registro CBAM, al numero EORI, alle informazioni di contatto, allo status della domanda nonché alle risposte delle parti consultate di cui al paragrafo 3. 5.   L’autorità competente può chiedere alle parti consultate informazioni e documentazione supplementari, qualora lo ritenga necessario a seguito delle risposte delle parti consultate di cui al paragrafo 3. La parte consultata cui è stato chiesto di fornire informazioni e documentazione supplementari presenta tali informazioni e documentazione entro cinque giorni lavorativi.
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