Art. 10
Condizioni relative alla capacità finanziaria e operativa
In vigore dal 17 mar 2025
Condizioni relative alla capacità finanziaria e operativa
1. I criteri di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/956 sono soddisfatti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
b)
il richiedente non ha arretrati significativi nel pagamento di dazi doganali, imposte o oneri riscossi per o in relazione all’importazione di merci e ad obblighi di regolamentazione finanziaria;
c)
il richiedente dimostra una capacità finanziaria sufficiente per rispettare i propri obblighi e adempiere agli impegni, tenuto conto del tipo e del volume dell’attività economica svolta, indicando i dati finanziari e qualsiasi altra informazione finanziaria;
d)
il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa idonea all’adempimento degli obblighi stimati di restituzione dei certificati CBAM e dispone di controlli interni in grado di prevenire, individuare e correggere gli errori nelle dichiarazioni CBAM e nella gestione dei certificati CBAM, nonché di prevenire e individuare le operazioni illegali o irregolari.
2. Se il richiedente è costituito da meno di due anni, la capacità finanziaria di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/956 è verificata e valutata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
3. Nell’esaminare le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità competente esamina i dati forniti nella domanda e, ove necessario, i documenti giustificativi presentati insieme alla domanda e tiene conto delle caratteristiche specifiche del richiedente, comprese le informazioni sul volume stimato di importazioni fornite dal richiedente conformemente all’, paragrafo 5, lettera g), del regolamento (UE) 2023/956.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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