Art. 95
Autenticazione e accesso al sistema PoUS centrale
In vigore dal 13 mar 2025
Autenticazione e accesso al sistema PoUS centrale
1. L’autenticazione e la verifica dell’accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell’accesso ai componenti comuni del sistema PoUS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS.
Affinché i rappresentanti doganali siano autenticati e possano accedere al portale specifico dell’UE destinato agli operatori per il sistema PoUS per gli Stati membri, la loro delega per agire in tale capacità è registrata nel sistema UUM&DS o in un sistema di gestione dell’identità e dell’accesso istituito da uno Stato membro a norma dell’ del presente regolamento.
2. L’autenticazione e la verifica dell’accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’accesso ai componenti comuni del sistema PoUS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione.
L’autenticazione e la verifica dell’accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’accesso al sistema PoUS nazionale sono effettuate utilizzando un sistema di gestione dell’identità e dell’accesso istituito dallo Stato membro interessato.
3. L’autenticazione e la verifica dell’accesso del personale della Commissione ai fini dell’accesso ai componenti comuni del sistema PoUS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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