Art. 94
Utilizzo del sistema PoUS
In vigore dal 13 mar 2025
Utilizzo del sistema PoUS
1. Gli operatori economici e altre persone utilizzano il sistema PoUS per:
a)
presentare richieste di visto e di registrazione, o di registrazione senza visto;
b)
presentare prova della posizione unionale sotto forma di documenti T2L/T2LF e di documenti del manifesto doganale delle merci;
c)
gestire l’utilizzo della prova della posizione unionale delle merci alla presentazione.
2. Il sistema PoUS consente di vistare e registrare le richieste degli operatori economici e di altre persone e di gestire l’utilizzo della prova della posizione unionale.
3. Il sistema PoUS consente inoltre la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri al fine di presentare i documenti T2L/T2LF e i documenti del manifesto doganale delle merci come mezzo di prova della posizione doganale di merci unionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:512:oj#art-94