Art. 90 · Trattamento dei dati con riguardo al sistema REX per i paesi terzi

Art. 90

Trattamento dei dati con riguardo al sistema REX per i paesi terzi

In vigore dal 13 mar 2025
Trattamento dei dati con riguardo al sistema REX per i paesi terzi I dati personali degli interessati stabiliti in paesi terzi compresi nel sistema REX per i paesi terzi registrati dalle autorità competenti nei paesi terzi sono trattati ai fini dell’attuazione e del monitoraggio del pertinente regime commerciale preferenziale con l’Unione.
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