Art. 71 · Utilizzo del CRMS

Art. 71

Utilizzo del CRMS

In vigore dal 13 mar 2025
Utilizzo del CRMS 1.   Il CRMS è utilizzato per i seguenti fini: a) lo scambio di informazioni sui rischi, compresi i risultati delle analisi dei rischi, tra gli Stati membri, la Svizzera e la Norvegia, nonché tra gli Stati membri, la Svizzera, la Norvegia e la Commissione in conformità dell’, paragrafo 5, e dell’, paragrafo 2, del codice e dell’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nonché l’archiviazione e il trattamento di tali informazioni; b) la comunicazione tra gli Stati membri, la Svizzera e la Norvegia, nonché tra gli Stati membri, la Svizzera, la Norvegia e la Commissione, delle informazioni relative all’attuazione dei criteri comuni di rischio, delle azioni di controllo prioritarie, della gestione delle crisi di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nonché la presentazione, il trattamento e l’archiviazione di tali informazioni, compreso lo scambio di informazioni relative ai rischi, i risultati delle analisi dei rischi effettuate prima delle azioni di controllo prioritario e della gestione delle crisi, e l’analisi dei risultati di tali azioni; c) la consultazione elettronica nel sistema, da parte degli Stati membri, della Svizzera, della Norvegia e della Commissione, di relazioni di analisi dei rischi sui rischi esistenti, sui risultati delle analisi dei rischi e sulle nuove tendenze da inserire nel quadro comune di gestione dei rischi e nel sistema nazionale di gestione dei rischi. 2.   Ove il trasferimento di dati tra il CRMS e i sistemi nazionali possa essere automatizzato, gli Stati membri adattano i sistemi nazionali per utilizzare il servizio web del CRMS.
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