Art. 7 · Obiettivo e struttura del CDS

Art. 7

Obiettivo e struttura del CDS

In vigore dal 13 mar 2025
Obiettivo e struttura del CDS 1.   Il sistema di decisioni doganali («CDS») permette la comunicazione tra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e altre persone al fine di presentare e trattare le domande e le decisioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché di gestire le decisioni relative alle autorizzazioni, ossia modifiche, revoche, annullamenti e sospensioni. 2.   Il CDS consiste dei seguenti componenti comuni: a) un portale dell’Unione per gli operatori; b) un sistema di gestione centrale delle decisioni doganali («CDMS centrale»); c) servizi di informazioni sui clienti (CRS). 3.   Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali: a) un portale nazionale per gli operatori; b) un sistema nazionale di gestione delle decisioni doganali («CDMS nazionale»).
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