Art. 63
Scambio di informazioni con il sistema ICS2
In vigore dal 13 mar 2025
Scambio di informazioni con il sistema ICS2
1. Per gli Stati membri dell’UE e le parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito che decidono di includere nella dichiarazione di transito le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, e unicamente se queste sono fornite dall’operatore economico o da un’altra persona, l’NCTS comunica tali indicazioni al sistema ICS2 e supporta lo scambio di informazioni tra l’ICS2 e gli operatori economici e altre persone.
2. La Commissione fornisce un componente comune per lo scambio di messaggi tra l’NCTS e l’ICS2.
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