Art. 63 · Scambio di informazioni con il sistema ICS2

Art. 63

Scambio di informazioni con il sistema ICS2

In vigore dal 13 mar 2025
Scambio di informazioni con il sistema ICS2 1.   Per gli Stati membri dell’UE e le parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito che decidono di includere nella dichiarazione di transito le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, e unicamente se queste sono fornite dall’operatore economico o da un’altra persona, l’NCTS comunica tali indicazioni al sistema ICS2 e supporta lo scambio di informazioni tra l’ICS2 e gli operatori economici e altre persone. 2.   La Commissione fornisce un componente comune per lo scambio di messaggi tra l’NCTS e l’ICS2.
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