Art. 62 · Sistema nazionale di transito

Art. 62

Sistema nazionale di transito

In vigore dal 13 mar 2025
Sistema nazionale di transito 1.   L’NCTS nazionale interagisce con il portale nazionale per gli operatori ed è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri o delle parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito per presentare e trattare la dichiarazione di transito. 2.   L’NCTS nazionale comunica per via elettronica, attraverso la rete comune di comunicazione, con tutte le applicazioni di transito nazionali degli Stati membri e delle parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito e tratta le informazioni sul transito ricevute da altri Stati membri e da altre parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito. 3.   Gli Stati membri forniscono e mantengono un’interfaccia tra i rispettivi sistemi nazionali di NCTS e AES ai fini dell’articolo 329, paragrafi 5 e 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:512:oj#art-62