Art. 55 · Sistema nazionale di esportazione

Art. 55

Sistema nazionale di esportazione

In vigore dal 13 mar 2025
Sistema nazionale di esportazione 1.   L’AES nazionale interagisce con il portale nazionale per gli operatori ed è utilizzato dall’autorità doganale dello Stato membro per trattare le dichiarazioni di esportazione e di riesportazione. 2.   Gli AES nazionali degli Stati membri comunicano tra loro per via elettronica attraverso la rete comune di comunicazione e trattano le informazioni sulle esportazioni e sulle uscite ricevute da altri Stati membri. 3.   Gli Stati membri forniscono e mantengono a livello nazionale un’interfaccia tra l’AES nazionale e l’EMCS ai fini dell’articolo 280 del codice e degli della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (14). 4.   Gli Stati membri forniscono e mantengono a livello nazionale un’interfaccia tra l’AES nazionale e l’NCTS ai fini dell’articolo 280 del codice e dell’articolo 329, paragrafi 5 e 6, e dell’articolo 333, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
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