Art. 50
Obiettivo e struttura dell’AES
In vigore dal 13 mar 2025
Obiettivo e struttura dell’AES
1. Il sistema automatizzato di esportazione («AES») consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri, e tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e le altre persone, al fine di presentare e trattare le dichiarazioni di esportazione e di riesportazione quando le merci sono portate fuori dal territorio doganale dell’Unione. L’AES può anche consentire la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri per trasmettere le indicazioni delle dichiarazioni sommarie di uscita nelle situazioni di cui all’articolo 271, paragrafo 1, secondo comma, del codice.
2. L’AES consiste dei seguenti componenti comuni:
a)
una rete comune di comunicazione;
b)
servizi centrali.
3. Gli Stati membri sviluppano i seguenti componenti nazionali:
a)
un portale nazionale per gli operatori;
b)
un sistema nazionale di esportazione («AES nazionale»);
c)
un’interfaccia comune tra l’AES e l’NCTS a livello nazionale;
d)
un’interfaccia comune tra l’AES e il sistema d’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) a livello nazionale.
Storico versioni
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