Art. 47
Scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il repertorio comune dell’ICS2
In vigore dal 13 mar 2025
Scambio di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il repertorio comune dell’ICS2
L’autorità doganale di uno Stato membro utilizza il repertorio comune dell’ICS2 per scambiare:
a)
informazioni con l’autorità doganale di un altro Stato membro in conformità all’articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 prima di completare l’analisi dei rischi principalmente a fini di sicurezza;
b)
informazioni con l’autorità doganale di un altro Stato membro riguardanti:
i)
i controlli raccomandati di cui all’articolo 186, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2015/2447;
ii)
le decisioni adottate in relazione ai controlli raccomandati di cui al punto i);
iii)
i risultati dei controlli doganali effettuati a norma dell’articolo 186, paragrafo 7 e 7 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:512:oj#art-47