Art. 45 · Interfaccia condivisa per gli operatori

Art. 45

Interfaccia condivisa per gli operatori

In vigore dal 13 mar 2025
Interfaccia condivisa per gli operatori 1.   L’interfaccia condivisa per gli operatori costituisce un punto di accesso all’ICS2 per gli operatori economici e le altre persone ai fini dell’articolo 182, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 2.   L’interfaccia condivisa per gli operatori interagisce con il repertorio comune dell’ICS2 di cui all’ del presente regolamento. 3.   L’interfaccia condivisa per gli operatori è utilizzata per: a) presentare, trattare e archiviare le indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e delle notifiche di arrivo; b) presentare, trattare e archiviare le richieste di modifica e di invalidamento delle dichiarazioni sommarie di entrata; c) scambiare informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri e gli operatori economici e altre persone.
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