Art. 43 · Utilizzo dell’ICS2

Art. 43

Utilizzo dell’ICS2

In vigore dal 13 mar 2025
Utilizzo dell’ICS2 1.   L’ICS2 è utilizzato per i seguenti fini: a) la trasmissione, il trattamento e l’archiviazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata di cui all’articolo 127 del codice e delle domande di modifiche e di invalidamento di cui all’articolo 129 del codice; b) la ricezione, il trattamento e l’archiviazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all’articolo 130 del codice; c) la trasmissione, il trattamento e l’archiviazione delle informazioni relative alle notifiche di arrivo di navi marittime o di aeromobili di cui all’articolo 133 del codice; d) la ricezione, il trattamento e l’archiviazione delle informazioni relative alla presentazione delle merci in dogana di cui all’articolo 139 del codice; e) la ricezione, il trattamento e l’archiviazione delle informazioni relative alle richieste e ai risultati dell’analisi dei rischi, alle raccomandazioni di controllo, alle decisioni sui controlli e ai risultati dei controlli di cui all’, paragrafi 3 e 5, e all’, paragrafo 2, del codice; f) la ricezione, il trattamento, l’archiviazione e la comunicazione delle notifiche e delle informazioni destinate agli operatori economici o ad altre persone di cui all’articolo 186, paragrafo 2, lettera e), e paragrafi da 3 a 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446; g) la trasmissione, il trattamento e l’archiviazione delle ulteriori informazioni chieste dalle autorità doganali degli Stati membri a norma dell’articolo 186, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 2.   L’ICS2 è utilizzato per supportare il monitoraggio e la valutazione da parte della Commissione e degli Stati membri dell’attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari di cui all’, paragrafo 3, del codice. 3.   Oltre ai dati di cui al paragrafo 1, al fine di sostenere i processi di gestione dei rischi, la funzionalità di analisi della sicurezza dell’ICS2 può essere utilizzata per raccogliere, archiviare, trattare e analizzare le seguenti informazioni: a) informazioni diverse dalle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) le informazioni attinenti ai rischi e gli esiti delle analisi dei rischi a norma dell’, paragrafo 5, del codice; c) i dati scambiati a norma dell’, paragrafo 2, del codice diversi dalle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo; d) i dati raccolti dagli Stati membri o dalla Commissione da fonti nazionali, unionali o internazionali a norma dell’, paragrafo 4, secondo comma, del codice; e) eventuali altri dati o informazioni messi a disposizione nei sistemi elettronici della Commissione per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni doganali di cui all’ del codice e di altre informazioni riguardanti l’entrata, l’uscita, il transito, il movimento, il magazzinaggio e l’uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell’Unione e paesi o territori al di fuori di tale territorio ai fini dell’attuazione uniforme dei controlli doganali e della normativa doganale.
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