Art. 41
Sistema AEO nazionale
In vigore dal 13 mar 2025
Sistema AEO nazionale
1. Il sistema AEO nazionale, ove sia stato sviluppato da uno Stato membro, è utilizzato dall’autorità doganale dello Stato membro che lo ha sviluppato per scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria.
2. Il sistema AEO nazionale interagisce con:
a)
il portale nazionale per gli operatori, ove sviluppato da uno Stato membro;
b)
il sistema AEO centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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