Art. 35
Obiettivo e struttura del sistema AEO
In vigore dal 13 mar 2025
Obiettivo e struttura del sistema AEO
1. Il sistema dell’operatore economico autorizzato («sistema AEO») consente la comunicazione tra la Commissione, le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici e altre persone al fine di:
a)
presentare e trattare le domande AEO;
b)
concedere le autorizzazioni AEO;
c)
gestire qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla decisione originaria di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Il sistema AEO consiste dei seguenti componenti comuni:
a)
un portale specifico dell’UE per gli operatori per l’AEO;
b)
un sistema AEO centrale.
3. Gli Stati membri possono sviluppare i seguenti componenti nazionali:
a)
un portale nazionale per gli operatori;
b)
un sistema nazionale dell’operatore economico autorizzato («sistema AEO nazionale»).
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