Art. 33
Sistema EORI centrale
In vigore dal 13 mar 2025
Sistema EORI centrale
1. Il sistema EORI centrale è utilizzato dalle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nonché dalla Commissione per mettere i dati EORI a disposizione ai fini dell’, dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 1, del codice per garantire l’applicazione uniforme dei controlli doganali e della normativa doganale e minimizzare i rischi, anche attraverso tecniche di estrazione dei dati e lo scambio di informazioni sui rischi.
2. Il sistema EORI può inoltre essere utilizzato dalla Commissione e dalle autorità competenti partner degli Stati membri ai fini dell’ del regolamento (UE) 2022/2399.
3. Il sistema EORI centrale interagisce con i sistemi EORI nazionali, ove questi siano stati sviluppati dagli Stati membri.
Storico versioni
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