Art. 30 · Obiettivo e struttura del sistema EORI

Art. 30

Obiettivo e struttura del sistema EORI

In vigore dal 13 mar 2025
Obiettivo e struttura del sistema EORI Il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici («sistema EORI») consente una registrazione e un’identificazione univoche a livello unionale degli operatori economici e di altre persone. Il sistema EORI consiste dei seguenti componenti: a) un sistema EORI centrale; b) i sistemi EORI nazionali, ove sviluppati dagli Stati membri.
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