Art. 26
Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il sistema EBTI centrale
In vigore dal 13 mar 2025
Consultazione tra le autorità doganali degli Stati membri mediante il sistema EBTI centrale
L’autorità doganale di uno Stato membro utilizza il sistema EBTI centrale per consultare l’autorità doganale di un altro Stato membro al fine di garantire la conformità con l’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
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