Art. 22 · Utilizzo del sistema EBTI

Art. 22

Utilizzo del sistema EBTI

In vigore dal 13 mar 2025
Utilizzo del sistema EBTI 1.   Il sistema EBTI è utilizzato per presentare, trattare, scambiare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni ITV o a qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 2.   Il sistema EBTI è utilizzato in ausilio al monitoraggio, da parte delle autorità doganali degli Stati membri, del rispetto degli obblighi derivanti dall’ITV a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 3.   Il sistema EBTI è utilizzato dalla Commissione per informare gli Stati membri, a norma dell’, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, del fatto che i quantitativi di merci che possono essere sdoganati durante un periodo di uso esteso sono stati raggiunti non appena tale situazione si verifica.
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