Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 mar 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «componente comune»: un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello unionale e accessibile a tutti gli Stati membri o individuato come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione; 2) «componente nazionale»: un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello nazionale e accessibile nello Stato membro che lo ha elaborato o ha contribuito alla sua elaborazione congiunta; 3) «sistema transeuropeo»: una serie di sistemi collaborativi con responsabilità distribuite tra le amministrazioni nazionali e la Commissione, sviluppato in collaborazione con la Commissione; 4) «sistema centrale»: un sistema transeuropeo sviluppato a livello unionale, costituito da componenti comuni che sono accessibili a tutti gli Stati membri e che non richiedono l’elaborazione di un componente nazionale; 5) «sistema decentralizzato»: un sistema transeuropeo costituito da componenti comuni e nazionali, basato su specifiche comuni; 6) «EU Login»: il servizio di autenticazione degli utenti della Commissione, che consente agli utenti autorizzati di accedere in modo sicuro a un’ampia gamma di servizi web della Commissione; 7) «estrazione di dati»: l’analisi di grandi volumi di dati in forma digitale mediante qualsiasi tecnica analitica per generare informazioni che comprendono modelli, tendenze e correlazioni al fine di attenuare i rischi e consentire un processo decisionale informato basato sull’intervento umano; 8) «rappresentanti dell’Unione»: i rappresentanti dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, del Quadro di Windsor.
Storico versioni

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