Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 mar 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«componente comune»: un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello unionale e accessibile a tutti gli Stati membri o individuato come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione;
2)
«componente nazionale»: un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello nazionale e accessibile nello Stato membro che lo ha elaborato o ha contribuito alla sua elaborazione congiunta;
3)
«sistema transeuropeo»: una serie di sistemi collaborativi con responsabilità distribuite tra le amministrazioni nazionali e la Commissione, sviluppato in collaborazione con la Commissione;
4)
«sistema centrale»: un sistema transeuropeo sviluppato a livello unionale, costituito da componenti comuni che sono accessibili a tutti gli Stati membri e che non richiedono l’elaborazione di un componente nazionale;
5)
«sistema decentralizzato»: un sistema transeuropeo costituito da componenti comuni e nazionali, basato su specifiche comuni;
6)
«EU Login»: il servizio di autenticazione degli utenti della Commissione, che consente agli utenti autorizzati di accedere in modo sicuro a un’ampia gamma di servizi web della Commissione;
7)
«estrazione di dati»: l’analisi di grandi volumi di dati in forma digitale mediante qualsiasi tecnica analitica per generare informazioni che comprendono modelli, tendenze e correlazioni al fine di attenuare i rischi e consentire un processo decisionale informato basato sull’intervento umano;
8)
«rappresentanti dell’Unione»: i rappresentanti dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, del Quadro di Windsor.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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